I fatti risalgono al 4 aprile 2023, giorno della semifinale d’andata di Coppa Italia fra Juventus e Inter in cui Lukaku venne preso di mira dai tifosi di casa
Passa il tempo, cambiano gli interpreti eppure Juventus-Inter ha sempre un inizio ma mai una fine.
Tocca, infatti, riavvolgere il nastro indietro sino allo scorso 4 aprile: giorno della semifinale d’andata di Coppa Italia che ha visto la squadra di Allegri impegnata contro la formazione di Inzaghi in quel dell’Allianz Stadium’. Di 1-1 il risultato finale dove a rispondere alla rete di Cuadrado, quest’oggi in sponda Inter, ci pensò Romelu Lukaku direttamente da calcio di rigore. Questo uno degli Juventus-Inter più discussi di sempre, complice l’atteggiamento riservato da parte dei tifosi di casa nei confronti del belga.
L’attuale centravanti della Roma, quando ancora al cospetto dei nerazzurri, venne continuamente preso di mira dalla tifoseria bianconera: popolo che adottò veri e propri comportamenti razzisti nei confronti di ‘Big Rom’. Da quel giorno venne, infatti, aperta una vera e propria indagine; Un’indagine portata avanti per tutti questi mesi e i cui riscontri sono stati avuti proprio nella giornata di oggi.
L’indagine portata avanti dalla Procura di Torino in questi ultimi mesi, inerente ai versi razzisti riservati da parte della tifoseria bianconera nei confronti di Romelu Lukaku, ha finalmente avuto un proprio verdetto: un verdetto il cui esito, va detto, ha letteralmente sorpreso tutti. Sì, ma in negativo.
L’organo federale coinvolto in questo caso ha, infatti, chiesto l’archiviazione del caso per particolare tenuità del fatto (proprio come riportato nell’articolo 131 bis del codice penale). La Procura di Torino sostiene, per l’appunto, che i quasi 150 tifosi bianconeri indagati si siano influenzati l’un l’altro. Ragion per cui, a detta della stessa istituzione, i fischi rivolti dal tifo juventino nei confronti del belga (per evidenti ragioni di rivalità sportiva, sostiene il PM) non sono penalmente punibili in quanto durati per troppo poco tempo.
«La giurisprudenza, già in passato, si è pronunciata ritenendo che l’emissione di suoni gutturali, come tipico riferimento all’ululato delle scimmie, si caratterizza per evidenti connotati di discriminazione razziale e dunque può integrare l’ipotesi che sanziona la commissione di atti di discriminazione per motivi razziali».
«Il fatto che tale condotta sia stata tenuta da una moltitudine di persone, che hanno evidentemente agito influenzandosi l’uno con l’altro, nonché il fatto che tale condotta non abbia perdurato per un tempo significativo e, non da ultimo, che sia stata posta in essere per evidenti ragioni di rivalità sportiva (tifosi della squadra avversaria) induce a ricondurre il fatto nelle maglie applicative dell’articolo 131 bis del codice penale».
«Il comportamento non è certo abituale ed è dunque possibile procedere all’archiviazione per particolare tenuità del fatto».
Chiesta, inoltre, anche l’archiviazione del caso legato al lancio degli oggetti. «Di piccole dimensioni (ad esempio un accendino) che non hanno creato alcun pericolo per le persone presenti, ragione per cui non è integrata la fattispecie incriminatrice».
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